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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE CON FINALITA’ CULTURALI
‘CONOSCI VERONA’ ARTE – STORIA –CULTURA

 

Art. 1 – Denominazione dell’associazione
E’ costituita un’associazione non commerciale in forma associativa denominata ‘CONOSCI VERONA’ ARTE – STORIA –CULTURA-

Art. 2 - Sede e durata
L’associazione ha sede in Verona, Via Vittorio Fainelli, 6. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. La sede può essere spostata in qualunque momento con delibera dell’Assemblea.

Art. 3 - Carattere dell’associazione
L’associazione ha carattere volontario, non ha finalità di lucro ed è apolitica e apartitica. I soci sono tenuti all’accettazione incondizionata delle norme del presente Statuto.

Art. 4 - Motivazioni e scopi
L’associazione si propone di diffondere , far conoscere e valorizzare il patrimonio storico-culturale –artistico della città di Verona e di diffonderne la conoscenza operando con:

  1. l’organizzazione di cicli di conferenze, dibattiti sulla identità veronese nella tradizione storica, culturale e di costume;
  2. la promozione e la partecipazione ad iniziative culturali in armonia con lo scopo sociale, come gite a località artistiche, mostre ed eventi temporanei di carattere artistico - culturale.

Art. 5 – Soci
Può essere ammesso all’associazione chiunque ne faccia domanda. L’ammissione di nuovi soci è decisa insindacabilmente dal consiglio direttivo. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci, in regola col pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto su tutti gli argomenti trattati in Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria. E’ di competenza dell’assemblea l’approvazione, la modifica dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 6 Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di soci sostenitori, tutte le persone che, condividendone le finalità, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma devono essere periodicamente informati delle iniziative intraprese dall’Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

  1. dimissioni del socio stesso
  2. morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di due anni consecutivi
  3. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altro motivo che comportino l’indegnità.

Art. 8 – Quota associativa
Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La partecipazione all’associazione non può essere temporanea ma annuale.

Art. 9 – Entrate
I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell’associazione sono costituiti dalle quote associative e da eventuali proventi di attività organizzative dell’associazione. Le quote annuali sono dovute per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’ammissione. Le quote di iscrizione annuali devono essere pagate in unica soluzione entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Organi
Sono organi dell’associazione:

  1. - il Presidente
  2. - il Vicepresidente
  3. - il Tesoriere
  4. - il Segretario
  5. - L’assemblea dei soci
  6. Tutte le cariche dell’associazione sono svolte a titolo gratuito.

Art. 11 - Assemblea ordinaria.
L’assemblea è costituita dai soci effettivi; le sue deliberazioni sono adottate in conformità al presente statuto ed a maggioranza dei voti. L’assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente più della metà dei soci, in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno due ore, e qualunque sia il numero dei partecipanti. Ogni socio può rappresentare con delega sottoscritta, un altro socio. L’assemblea è convocata, almeno due volte all’anno.

Art. 12 - Compiti dell’assemblea ordinaria dei Soci

  • discutere ed approvare il programma delle attività da svolgere ed il preventivo finanziario presentato dal Consiglio Direttivo.
  • Per discutere ed approvare la relazione annuale, finanziaria e morale del Consiglio Direttivo circa l’attività svolta ed i risultati conseguiti, nonché il rendiconto che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Art. 13 - L’assemblea straordinaria dei Soci
- Per deliberare su altri argomenti proposti dal Consiglio direttivo o su richiesta sottoscritta da almeno il 15% dei soci effettivi.

Art. 14 - Il consiglio Direttivo
Il Consiglio è l’organo deliberante; si rinnova ogni 3 anni, salvo i casi di scioglimento anticipato ed è composto di soci effettivi. Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

  • Promuove le iniziative e le attività dell’Associazione, tratta tutte le questioni di carattere generale e particolare.
  • Provvede alla gestione delle attività sociali, autorizzando le relative entrate e spese nei limiti, queste ultime, delle somme stanziate per i diversi titoli del bilancio preventivo.
  • Redige il bilancio preventivo e il rendiconto annuale.
  • Decide sulla accettazione e sulla radiazione dei soci.
  • Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 15 - Il Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, ne firma gli atti, rappresentandola nei confronti dei terzi ed in giudizio; il suo domicilio per la carica è la sede sociale dell’associazione.

Art. 16 - Il Vicepresidente.
Il Vicepresidente viene eletto dal consiglio. Coadiuva e sostituisce il presidente in caso di assenza temporanea.

Art. 17 - Il Segretario.
E’ nominato fra i consiglieri eletti dall’assemblea e dura in carica tre anni.

Art. 18 – Il Tesoriere.
Il Tesoriere è nominato dal Presidente ed è responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione.

Art. 19 - Esercizio sociale - bilanci
L’esercizio sociale inizia il primo di ottobre di ogni anno e termina il trenta settembre dell’anno successivo.

Art. 20 - Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’associazione, il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione.

Art. 21 - Disposizione generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni dettate dal codice civile, dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e dalle leggi speciali in materia di associazioni.